Requisiti delle abitazioni

In questo articolo affronteremo i requisiti generali delle abitazioni, le superfici minime, le altezze minime di ogni locale, i rapporti aeroilluminanti.

I requisiti delle abitazioni che verranno trattati sono da considerarsi generici, perché la maggior parte dei Comuni può aver emesso un proprio Regolamento Locale di Igiene ed alcuni parametri riferiti ad altezze e superfici minime possono risultare differenti anche tra Comuni confinanti. I parametri riguardano le nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti che portano ad una variazione della destinazione funzionale dei singoli ambienti, in una destinazione differente. Ad esempio trasformare una cucina in soggiorno o un ripostiglio in un bagno, ecc.

Inoltre, si sottolinea che per gli interventi sull’esistente è consentito il mantenimento delle condizioni in essere, che non verifichino il rispetto dei requisiti prescritti di seguito in materia di aerazione, illuminazione, altezza, dimensionamento degli alloggi e dei singoli locali, a condizione che:

  • non si determini un peggioramento della situazione preesistente sotto il profilo igienico- sanitario;
  • non sia trasformata la funzione dei singoli locali con altri di maggior pregio rispetto a quelli presenti.

I requisiti relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche a negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.

Di seguito si riportano le caratteristiche principali di ogni singolo locale dell’abitazione. Si ricorda che ogni Regolamento Edilizio comunale ed ogni Regolamento Locale d’Igiene (per i Comuni che ne hanno emesso uno proprio) queste caratteristiche possono variare sia per quanto riguarda le altezze che per le dimensioni degli ambienti.

I requisiti delle abitazioni si definiscono anche in base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo delle persone o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono in:

a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo;

b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.);

c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.

Categorie dei locali di abitazione

CATEGORIA TIPO DI LOCALI CLASSE          DI PREGIO
     
LOCALI D’ABITAZIONE soggiorni e camere da letto 1
  sale da pranzo, cucine abitabili, studi ed altri locali assimilabili 2
LOCALI DI SERVIZIO spazi cottura e servizi igienici 3
  disimpegni, dispense, lavanderie, guardaroba 4
LOCALI ACCESSORI ripostigli, cantine, soffitte, ed assimilabili 5
     

Tutti i locali, siano essi d’abitazione, di servizio e accessori devono rispettare i parametri di superfici minime, rapporti aeroilluminanti, ed altezze minime.

INDICI DI SUPERFICI ED ALTEZZE

Superfici minime

Un alloggio può essere considerato a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi. Tuttavia, ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di 28 mq per una persona e 10 mq in più per ogni persona aggiuntiva.

Ogni alloggio con delimitazione fissa degli spazi tipologici, le camere da letto devono avere una superficie minima di 9 mq per una persona e di 14 mq per due persone. Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. Le cucine devono avere una superficie minima che può variare tra 8 e 9 mq in base alle disposizioni comunali. Inoltre anche altri locali adibiti ad abitazione con permanenza di persone deve essere pari a 9 mq.

Altezze minime

Uno dei requisiti importanti delle abitazioni è l’altezza netta media interna degli spazi di abitazione che non deve essere inferiore a 2,70 mt. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferire a 2,00 mt. Per gli spazi accessori o di servizio l’altezza netta media interna non deve essere inferiore a 2,40 mt ulteriormente riducibile a 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in generale, compresi i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a 1,80 mt.

In base all’altezza delle località sul livello del mare, tenendo conto anche delle condizioni climatiche, le altezze degli spazi di abitazione può essere ridotta a 2,55 mt per gli spazi di abitazione e 2,20 mt per i locali accessorie di servizio, mentre per gli spazi di passaggio e corridoi di 2,00 mt.

RAPPORTI AEROILLUMINANTI

Tutti gli spazi degli alloggi, di cui alle lettere a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione e l’aerazione naturale.

La superficie aeroilluminante di un locale è la superficie finestrata apribile misurata al lordo dei telai delle finestre o porte finestre prospettante direttamente su spazi liberi esterni. Queste superfici dovranno rispettare dei rapporti, detti aeroilluminanti, con le superfici pavimentate.

La superficie finestrata, dovrà assicurare, in ogni caso, un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale e ad una altezza di 0,90 mt dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. Questa superficie, in base a particolari condizioni climatiche, può variare ed essere ridotta a non meno di 1/10.

La norma vale esclusivamente per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento. Pertanto, per quei locali con profondità maggiore di 2,5 volte l’altezza della finestra, il calcolo della superficie illuminante può essere ammessa a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata, fino a raggiungere il 15 % di quella del pavimento eccedente. In conclusione, va rispettato un limite massimo di 3,5 volte l’altezza del voltino della finestra dal pavimento.

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